Sono state finalmente depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha stravolto l'impianto della legge elettorale comunemente conosciuta come "Porcellum". Esse contengono molti spunti interessanti, anche sotto il profilo tecnico. Ma concentriamoci sul quel che è più importante. L'Italia è in questo momento dotata di una legge elettorale compatibile con la Costituzione. La
normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità
costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte
di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni
momento, dell’organo costituzionale elettivo, afferma il testo. A giudizio di chi scrive è la migliore legge in vigore dai tempi del '93, ma soprassediamo. Nelle prossime consultazioni elettorali, non ci sarà una forza politica con il 29% che prende il 55% dei seggi della Camera; né si creerà più il caos inverecondo che ha caratterizzato la composizione del Senato degli ultimi anni, con l'incrocio di venti diversi premi regionali. Inoltre, sarà possibile per gli elettori esprimere almeno una preferenza personale per i candidati presenti nelle liste elettorali, con tutte le complesse questioni che tale fenomeno pone.
È molto interessante osservare quali siano i principi che la Corte pone alla base del proprio giudizio: quello dell'eguaglianza, riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, e quello di sovranità popolare, contenuto nell'art. 1 Cost. Tali principi conoscono dei logici corollari all'art. 48 e 67: il voto deve essere personale, libero ed eguale, e il parlamento deve rappresentare la nazione. I voti della lista che conquista la maggioranza assoluta dei seggi dell'assemblea, semplicemente prendendo un suffragio in più delle altre, non sono uguali ai voti che vanno alle liste che vedono ridimensionate le proprie quote di assemblea al fine di formare il premio di maggioranza per la vincente. Inoltre, un'assemblea la cui composizione non riflette in maniera fedele quella dell'elettorato non può certo dirsi effettivamente rappresentativa della nazione.
Tutte considerazioni ampiamente condivisibili, ovviamente. Se si dovesse individuare un limite della decisione, lo si dovrebbe individuare nel concetto di "soglia minima" elaborato dalla Corte per "salvare" la discrezionalità del legislatore.
Spiego meglio: la discrezionalità del legislatore, sulla quale la Corte non può incidere più di tanto perché non è un organo democratico rappresentativo, può anche produrre situazioni che non rispettano in maniera rigorosa il principio di eguaglianza di cui all'art. 3. Ci potrebbero tuttavia essere delle ragioni serie dietro a quel mancato rispetto: è il caso ad esempio delle discriminazioni positive, che istituiscono delle diseguaglianze nell'interesse di soggetti deboli (ad esempio: trattamenti di favore per i membri di minoranze etnico-linguistiche). In materia elettorale: si potrebbe pensare di sacrificare parte dell'eguaglianza nel voto per acquisire maggiore governabilità. La Corte ammette tali discriminazioni, purché siano ragionevoli: finalizzate alla tutela di un valore fondamentale, e non sproporzionate.
Il principio di ragionevolezza nella materia elettorale trova una concretizzazione nel concetto di soglia minima. Se vi è la soglia minima è ragionevole attribuire un premio di maggioranza ad una lista.
Si pongono allora tre questioni:
1) mentre i principi dell'eguaglianza del voto e della corretta rappresentanza nazionale sono esplicitamente riconosciuti dalla Costituzione, analogo trattamento non è riservato al fumoso concetto di "governabilità". In qualsiasi giudizio di bilanciamento tra i diversi principi, quest'ultimo non dovrebbe mai "pesare" nella stessa misura degli altri due;
2) il problema del rispetto della discrezionalità del legislatore è accentuato, e non risolto, nella indicazione della necessità della soglia minima. Tale soglia dovrebbe essere stabilita dal legislatore. Ma se viene stabilita in misura irragionevole? È probabile che una soglia del 40% (non molto incisiva, dunque) supererebbe lo scrutinio di ragionevolezza. Ma una del 25? L'indicazione di una soglia costringerebbe la Corte, un domani, a ragionare sui numeri posti dal legislatore, dando luogo a una situazione di tensione istituzionale.
3) Se si segue il ragionamento della Corte, si arriva a dire che il sistema maggioritario articolato in collegi uninominali (siano essi a doppio turno o meno) è del tutto incompatibile con la Costituzione. Esso produce il massimo della distorsione, non garantisce la rappresentanza delle minoranze, e non può essere corretto nemmeno con l'indicazione di una soglia minima (come qui dimostrato).
Ci auguriamo che su queste cose riflettano gli ingenui (?) nostalgici del Mattarellum. (C.M.)
sarebbe utile inserire un obbligo per i 2 o 3 partiti maggiori usciti dalle urne di formare una coalizione su un programma minimo di governo? cosi da forzare il dialogo fra i BIG e non regalare a partitini minori il ruolo di ago della bilancia?
RispondiEliminaBisogna fare attenzione a non cadere nel tranello della "governabilità" tanto sbandierato dal regime vigente.
EliminaL'Italia uscita dal 48 era una repubblica parlamentare, la costituzione ha sancito questo dato di fatto.
Il potere legislativo appartiene prevalenetemente al parlamento, mentre al governo spetta quello esecutivo, in parole povere è colui che deve applicare e fare da tramite con le amministrazioni e i vari enti, diciamo, facendo una forzatura, che dovrebbero svolgere una mansione più "tecnica".
In questi anni c'è stato il deterioramento di questi principi e ora siamo quasi convinti che debba essere esclusivamente il governo a varare "riforme" e modifiche, mentre secondo la costituzione, e in ottica democratica, è chi ci rappresenta in parlamento a farlo.
Il nostro compito sarebbe quello di scegliere i rappresentanti più vicini alle nostre idee e partecipare, controllando che durante la legislatura venga svolto un buon lavoro parlamentare.
Il risultato di tutto ciò sarebbe questo: durante una legislatura ne può passare una marea di governi, l'importante è che sia l'attività legislativa.
In quest'ottica i "ricatti", legittimi, dei partitini dovrebbero aver un po' meno peso.