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martedì 14 gennaio 2014

Il maggioritario è incostituzionale?

Sono state finalmente depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha stravolto l'impianto della legge elettorale comunemente conosciuta come "Porcellum". Esse contengono molti spunti interessanti, anche sotto il profilo tecnico. Ma concentriamoci sul quel che è più importante. L'Italia è in questo momento dotata di una legge elettorale compatibile con la Costituzione. La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo, afferma il testo. A giudizio di chi scrive è la migliore legge in vigore dai tempi del '93, ma soprassediamo. Nelle prossime consultazioni elettorali, non ci sarà una forza politica con il 29% che prende il 55% dei seggi della Camera; né si creerà più il caos inverecondo che ha caratterizzato la composizione del Senato degli ultimi anni, con l'incrocio di venti diversi premi regionali. Inoltre, sarà possibile per gli elettori esprimere almeno una preferenza personale per i candidati presenti nelle liste elettorali, con tutte le complesse questioni che tale fenomeno pone.

È molto interessante osservare quali siano i principi che la Corte pone alla base del proprio giudizio: quello dell'eguaglianza, riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, e quello di sovranità popolare, contenuto nell'art. 1 Cost. Tali principi conoscono dei logici corollari all'art. 48 e 67: il voto deve essere personale, libero ed eguale, e il parlamento deve rappresentare la nazione. I voti della lista che conquista la maggioranza assoluta dei seggi dell'assemblea, semplicemente prendendo un suffragio in più delle altre, non sono uguali ai voti che vanno alle liste che vedono ridimensionate le proprie quote di assemblea al fine di formare il premio di maggioranza per la vincente. Inoltre, un'assemblea la cui composizione non riflette in maniera fedele quella dell'elettorato non può certo dirsi effettivamente rappresentativa della nazione.

Tutte considerazioni ampiamente condivisibili, ovviamente. Se si dovesse individuare un limite della decisione, lo si dovrebbe individuare nel concetto di "soglia minima" elaborato dalla Corte per "salvare" la discrezionalità del legislatore. 
 Spiego meglio: la discrezionalità del legislatore, sulla quale la Corte non può incidere più di tanto perché non è un organo democratico rappresentativo, può anche produrre situazioni che non rispettano in maniera rigorosa il principio di eguaglianza di cui all'art. 3. Ci potrebbero tuttavia essere delle ragioni serie dietro a quel mancato rispetto: è il caso ad esempio delle discriminazioni positive, che istituiscono delle diseguaglianze nell'interesse di soggetti deboli (ad esempio: trattamenti di favore per i membri di minoranze etnico-linguistiche). In materia elettorale: si potrebbe pensare di sacrificare parte dell'eguaglianza nel voto per acquisire maggiore governabilità. La Corte ammette tali discriminazioni, purché siano ragionevoli: finalizzate alla tutela di un valore fondamentale, e non sproporzionate.
Il principio di ragionevolezza nella materia elettorale trova una concretizzazione nel concetto di soglia minima. Se vi è la soglia minima è ragionevole attribuire un premio di maggioranza ad una lista.
Si pongono allora tre questioni:

1) mentre i principi dell'eguaglianza del voto e della corretta rappresentanza nazionale sono esplicitamente riconosciuti dalla Costituzione, analogo trattamento non è riservato al fumoso concetto di "governabilità". In qualsiasi giudizio di bilanciamento tra i diversi principi, quest'ultimo non dovrebbe mai "pesare" nella stessa misura degli altri due;

2) il problema del rispetto della discrezionalità del legislatore è accentuato, e non risolto, nella indicazione della necessità della soglia minima. Tale soglia dovrebbe essere stabilita dal legislatore. Ma se viene stabilita in misura irragionevole? È probabile che una soglia del 40% (non molto incisiva, dunque) supererebbe lo scrutinio di ragionevolezza. Ma una del 25? L'indicazione di una soglia costringerebbe la Corte, un domani, a ragionare sui numeri posti dal legislatore, dando luogo a una situazione di tensione istituzionale. 

3) Se si segue il ragionamento della Corte, si arriva a dire che il sistema maggioritario articolato in collegi uninominali (siano essi a doppio turno o meno) è del tutto incompatibile con la Costituzione. Esso produce il massimo della distorsione, non garantisce la rappresentanza delle minoranze, e non può essere corretto nemmeno con l'indicazione di una soglia minima (come qui dimostrato).

Ci auguriamo che su queste cose riflettano gli ingenui (?) nostalgici del Mattarellum. (C.M.)

sabato 7 dicembre 2013

Caro Rodotà, il maggioritario è sempre incostituzionale

Stefano Rodotà commenta la recente sentenza della Corte Costituzionale, in un intervento nel quale il noto giurista difende l'operato della Corte relativamente all'annullamento del premio di maggioranza senza soglia e delle c.d. 'liste bloccate'. Per capire cosa ciò comporti, ecco un breve riepilogo.

Non intendo dilungarmi sulle conseguenze politiche immediate di questo evento, né sui limiti della sentenza. Basti dire che, secondo un'opinione abbastanza accreditata , l'intervento della Corte configura un favore al Governo Letta;  e che non è stato toccato uno degli aspetti peggiori dell'attuale legge, e cioè la presenza di molteplici soglie di sbarramento.

Mi concentro qui su due passaggi dell'articolo di Rodotà:

La legge Calderoli ci aveva trascinato fuori dalla logica rappresentativa, e ci aveva abbandonato in una sorta di vuoto dove la logica costituzionale era stata sostituita dal potere assoluto di oligarchie ristrettissime (venti, trenta persone) di scegliere arbitrariamente 945 parlamentari. E tutto questo era avvenuto all’insegna della pura “governabilità”, parola che aveva cancellato, con una evidente e grave forzatura, il riferimento alla rappresentanza.
 E più avanti:

Nell’esercitare il potere di approvare una nuova legge elettorale, al quale fa esplicito riferimento il comunicato ufficiale della Corte, il Parlamento dovrà tuttavia tenere ben fermi alcuni vincoli che già emergono con grande nettezza (...)  Il secondo tipo di vincolo riguarda l’illegittimità costituzionale di meccanismi che alterano il rapporto tra voti e seggi attraverso forzature maggioritarie. In questo modo è possibile restaurare quella democrazia perduta negli anni tristi del Porcellum.

Qui S.R. da un lato sembra credere che i problemi legati alla presenza di oligarchie e allo stravolgimento della rappresentanza li abbia instaurati il Porcellum, come se il sistema precedente (Mattarellum) non avesse creato, più o meno negli stessi termini, i medesimi problemi; dall'altro appare consapevole che, sotto il profilo costituzionale, qualcosa nel maggioritario non va. Solo che questa consapevolezza non arriva al punto di considerare il maggioritario in sé e per sé come incompatibile con la Costituzione; e ci si appunta solo sugli aspetti patologici (le "forzature").

Il maggioritario è la negazione del suffragio universale. Innanzitutto dovrebbe essere definito minoritario, perché si tratta di un sistema concepito per trasformare nelle minoranze di rappresentati in maggioranze di rappresentanti; una forza politica che è maggioritario nel voto reale non ha bisogno del maggioritario. La questione è magnificamente inquadrata qui. In secondo luogo introduce nel dibattito politico un elemento di manipolazione del consenso espresso nelle urne, cosicché la lotta politica si sviluppa anche sul terreno delle "regole del gioco", perché le tecniche di manipolazione sono diverse e avvantaggiano, volta per volta, attori diversi: ecco un'ottima spiegazione. In terzo e decisivo luogo, il maggioritario vanifica il principio "una testa, un voto", che è la pietra angolare della democrazia elettorale. Per capire la misura della violenza che il maggioritario compie ai danni dei principi democratici non c'è nulla di meglio di questa lettura.

Per dimostrare quest'ultimo assunto, bastano alcuni facili esempi astratti. Immaginiamo un sistema elettorale maggioritario, articolato in tre collegi uninominali. Si affrontano due partiti, A e B. Supponiamo che tutti i collegi abbiano lo stesso numero di elettori registrati. A prende il 90% nel primo collegio; B il 51% negli altri due. Se si prende il totale dei collegi, B ha ricevuto il 37,3% dei voti, a fronte del 72,6% di A; tuttavia, B riceve il doppio dei seggi di A. 
Altro caso. B prende il 51% in tutti e tre i collegi, ricevendo così tre seggi. A rappresenta, a livello del voto popolare, quasi la metà del consenso espresso; tuttavia, la sua rappresentanza nell'assemblea elettiva è del tutto nulla.
Altri esempi possono essere suggeriti dalla fantasia dei lettori, e possono essere estesi anche ad altri tipi di maggioritario, diversi dall'uninominale secco: tanto il principio è sempre il medesimo.

Che questa roba non sia in contrasto solo con la Costituzione italiana, ma con tutte le possibili costituzioni di qualsiasi paese democratico, è sotto gli occhi di tutti. Coerentemente, Napolitano cerca di imporre il maggioritario al parlamento.
Ci aspetteremmo che Stefano Rodotà impegni tutto il suo prestigio in una campagna che conservi gli aspetti proporzionali della legge in vigore, così come ritoccata dalla Consulta. Gli ingenui richiami al Mattarellum non sembrano però deporre a favore di tale ipotesi. (C.M.)

sabato 6 ottobre 2012

Vedere la proboscide e non l'elefante/4- La resa finale

 Claudio Martini

numero precedente

Abbiamo visto come la nostra Corte Costituzionale nel 1964 negò l'efficacia diretta della normativa UE nell'ordinamento italiano, ponendosi in deciso contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale della (allora) Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Nove anni dopo la Consulta sarebbe parzialmente tornata sui suoi passi. Vediamo come.

I favolosi anni '70

La cosiddetta Sentenza Frontini tratta di un contenzioso tra una società di import-export di prodotti agricoli e il Ministero della Finanze. La società lamentava una violazione delle norme costituzionali in tema di prestazioni patrimoniali imposte (art 23 Cost), legittime in Italia solo se fondate su una legge. Siccome alcuni regolamenti dell'allora CEE rendevano possibile alle autorità italiane di operare "prelievi agricoli" a danno delle società importatrici, a tutti gli effetti delle "prestazioni patrimoniali imposte", la società commerciale in questione chiedeva l'annullamento della legge di ratifica del Trattato di Roma (1957) che permetteva questa violazione della riserva di legge costituzionale.

sabato 22 settembre 2012

Vedere la proboscide ma non l'elefante/3. Il caso ENEL

 Claudio Martini

numero precedente

 Ragguaglio introduttivo

Quando parliamo dell'Unione Europea, parliamo innanzitutto di due cose assai concrete, e cioè del Trattato sull'unione Europea (TUE) e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Nella loro forma attuale i due Trattati sono "rifacimenti" di alcuni trattati precedenti, e cioè, rispettivamente, il Trattato di Maastricht del 1992 e il Trattato di Roma del 1957. Quest'ultimo ha cambiato nome per ben due volte: nato come Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE), nel 1992 è diventato il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), per poi assumere la forma attuale nel 2008, grazie al Trattato di Lisbona. Non si tratta di questioni puramente nominalistiche. Ad ogni passaggio, il Trattato di Roma ha visto crescere la propria importanza e arricchire le proprie disposizioni. Oggi questo testo fondamentale ci dà la base normativa essenziale del quadro istituzionale dell'UE, le regole per il funzionamento di quelle istituzioni, e moltissime norme di carattere economico e amministrativo che riguardano da vicino la vita delle imprese e dei cittadini europei. Dal canto suo il TUE, testo molto più breve, definisce in via generale l'identità e gli scopi dell'Unione Europea.

Le varie tappe della bollitura 
L'ultima volta ci siamo lasciati annunciando un excursus storico sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di rapporti tra il diritto UE il diritto interno. Cominciamo dal principio, con un caso emblematico.

giovedì 20 settembre 2012

E adesso ci siamo giocati anche la Corte Costituzionale


di Fabrizio Tringali

Eh già, grazie al peggior presidente della Repubblica della storia d'Italia, sta per ricoprirsi di ridicolo anche l'ultima Istituzione che poteva godere di un qualche rispetto.
Del resto lo avevamo già anticipato: pur sapendo l'ovvio, e cioè che, nella vicenda delle intercettazioni telefoniche della procura di Palermo, Napolitano ha torto marcio, l'Alta Corte troverà il modo di dargli ragione.
In questo modo l'orrendo figuro che occupa il Colle completa la distruzione della Costituzione Italiana. Proprio lui, che dovrebbe esserne custode, ed invece si è reso protagonista di una incredibile serie di attacchi alla Carta che ne hanno sostanzialmente smantellato i fondamenti.

Dapprima Napolitano ha infranto il principio di divisione dei poteri, quando ha svuotato i poteri del Parlamento minacciando più volte lo scioglimento delle Camere nonostante il governo in carica avesse sempre ottenuto la fiducia. Nulla, nemmeno il fatto che in carica vi fosse un esecutivo disgustoso, giustifica la violazione della Carta.

Poi ha consegnato il Paese al commissariamento da parte dei tecnocrati europei, nominando Monti senatore a vita e quindi capo del governo, e dichiarando più volte che l'euro e la UE sono scelte dalle quali non è possibile tornare indietro (un'ovvia menzogna).

Ora costringe la Corte Costituzionale a perdere ogni credibilità (gettando grave discredito anche sulla Magistratura).

Infine proverà, ancora, a fare in modo che venga approvata una legge elettorale tagliata sulle esigenze del ceto dirigente più forte della UE, e che richiede che l'Italia continui ad essere governata da esecutivi di larghe intese, in modo da proseguire l'opera di distruzione delle condizioni di vita della stragrande maggioranza
della popolazione iniziata da Monti, Fornero e Passera, senza che una singola parte politica debba assumersi la responsabilità di dover fare i conti con il malcontento crescente. Del resto ormai, anche qual poco di democrazia che ci era rimasto, era diventato un fastidioso orpello, ostacolo alla realizzazione dei disegni dei governanti. Meglio, per loro, farne a meno. Non so quanto tempo occorrerà, ma prima o poi emergerà con drammatica chiarezza quanto grave sia ciò che sta accadendo.

sabato 15 settembre 2012

Vedere la proboscide ma non l'elefante/2

L'integrazione europea ha dovuto scontare, nel nostro paese più che in altri, le carenze storiche, le rigidità, i ritardi e i problemi strutturali del sistema, come pure la lenta ed esitante maturazione delle forze politiche, economiche e sociali, degli apparati pubblici, della società civile e, diremmo, della coscienza stessa della collettività nazionale. (..) Col tempo, tuttavia, la situazione è progressivamente migliorata (..). Come un fiume carsico che correva al di sotto dei clamori mediatici, quel processo è andato avanti con progressione lenta ma costante, ed ha via via indebolito le resistenze degli organismi nazionali.
(Roberto Adam e Antonio Tizzano, Lineamenti di Diritto dell'Unione Europea-Giappichelli 2010)

Claudio Martini

Cos'è l'Unione Europea? È uno Stato, una federazione di Stati, una semplice organizzazione internazionale? La dottrina costituzionale si è assestata su una definizione che vede la UE come "un'organizzazione di tipo nuovo", una strana "cosa" che si caratterizza per regolare non solo i rapporti tra gli Stati che ne fanno parte, ma anche tra i cittadini di quegli stati. In altre parole, l'UE è un'organizzazione a cui gli Stati hanno delegato il compito creare diritto; soggetti di quel diritto non sono solo gli Stati, come può capitare nelle organizzazioni internazionali classiche, ma anche i singoli individui (o le loro "formazioni sociali": ad esempio le imprese). Forse per cogliere meglio il carattere sui generis dell'UE è utile richiamarsi alla nozione di Ordinamento, così come definita dal fascista Santi Romano (autore nel 1918 di un'opera chiamata appunto l'Ordinamento giuridico): un'insieme di norme proveniente da una pluralità di fonti, destinate ad una pluralità di soggetti. La concezione ordinamentale del diritto si contrappone a quella statualistico/borghese, dove la fonte è una (la Legge) e il destinatario uno soltanto (il Cittadino). L'UE, in quanto ordinamento, si sovrappone alle (ma si portebbe dire che compenetra le) leggi degli Stati, e mano a mano che si sviluppa il suo diritto si estende a sempre maggiori campi, a sempre più varie situazioni.

venerdì 20 luglio 2012

Napolitano ha torto, ma sul conflitto di attribuzioni la Consulta gli darà ragione

di Fabrizio Tringali

Il coro del mainstream è quasi unanime: sulla vicenda delle intercettazioni da parte della procura di Palermo, Napolitano ha ragione.
Solo Il Fatto Quotidiano esce dal coro e dice quel che in realtà tutti sanno: il peggior presidente della Repubblica della storia d'Italia ha torto marcio. Il suo gesto è vergognoso, e sconfessa il lavoro di una delle procure più attive contro la mafia, come quella di Palermo, al solo fine di difendere il presidente stesso e lo stuolo di notabili con cui ha avuto a che fare. Evidentemente in quelle intercettazioni c'è qualcosa che noi non dobbiamo sapere. 

Tuttavia non è necessario essere costituzionalisti per sapere che in Italia, almeno formalmente, la legge è uguale per tutti, non "uguale per tutti tranne uno", sia esso Berlusconi o Napolitano.
E che quindi la procura di Palermo si è mossa nel pieno rispetto della legalità.
Così per difendere l'indifendibile peggior presidente della Repubblica della storia d'Italia, il mainstream offre il meglio di sé nel tentativo di mostrare che il terribile gesto di Napolitano sia effettivamente giustificato dalle leggi vigenti.


Il capolavoro lo fa "la stampa", che cita il testo del decreto con cui Napolitano solleva il conflitto di attribuzioni come se fosse il dettato della legge.
Nell'articolo, infatti, sembra che la frase "le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché indirette od occasionali, sono invece da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice ladistruzione" sia una citazione della normativa sulle intercettazioni. Invece la legge non dice assolutamente nulla sulle intercettazioni indirette (qui c'è il testo)

Tuttavia, se Napolitano ha fatto questa mossa, probabilmente è perché sa già di avere dalla sua la maggioranza della Corte Costituzionale. Che troverà il modo di dargli ragione, sostenendo che la Costituzione e l'articolo 7 della legge del 1989 sanciscono un divieto assoluto (che quindi ricomprende anche le intercettazioni indirette), e che tale divieto è applicabile in via esclusiva al solo Capo dello Stato, escludendo quindi i parlamentari e i membri del governo, per evitare polemiche con la corte berlusconiana, che in ogni caso si sta già sfregando le mani, visto che il gesto di Napolitano, dal punto di vista politico, apre un'autostrada a coloro che vogliono introdurre limitazioni all'uso delle intercettazioni al fine di privare la magistratura di uno dei pochi efficaci strumenti di lotta alla corruzione.