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sabato 28 febbraio 2015

Chi ha bisogno della giustizia? E chi ha bisogno di indebolirla?

Vaclav Havel ripeteva che "la legalità è il potere dei senza potere". Il forte non ha bisogno del diritto e della giustizia per prevalere sul debole; gli basta esercitare un po' di violenza. Il debole, invece, in assenza di diritto è alla mercé del forte.
Diritto, in termini concreti, non significa altro che la possibilità di ricorrere ad una istanza giurisdizionale indipendente, la quale abbia il potere di tutelare le ragioni del debole anche a scapito dell'arroganza dei forti; e che ponga alla base delle proprie decisioni non l'arbitrio o valutazioni di convenienza, ma un'argomentazione razionale.
Questa possibilità di ricorrere ad un giudice è un diritto costituzionale:

Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

La giurisdizione, cioè l'attività di protezione del debole attraverso il diritto, è esercitata nel nostro ordinamento da un ordine indipendente e imparziale. Naturalmente i membri di tale organo non potranno risolvere le controversie secondo il loro orientamento preferito, senza controllo; dovranno partire sempre dal dato legislativo:

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.


Art. 104

 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Spiegata per sommi capi cos'è la giustizia, e a chi serve, è facile arrivare alla risposta della seconda domanda: chi ha bisogno di indebolirla? I forti e i potenti.
C'è una strada di sicuro successo per indebolire la giustizia: mettere in scacco i giudici.
Ed è quello che fa, o tenta di fare, la cosidetta riforma della responsabilità civile da errore giudiziario.
Per comprendere il motivo, basta leggere con attenzione questo prezioso intervento.
Senza dimenticare un ultimo dato, che è anche un invito alla riflessione su chi sarà la vera vittima di questa riforma: i giudici sono già tutti assicurati... (C.M.)

sabato 22 settembre 2012

Vedere la proboscide ma non l'elefante/3. Il caso ENEL

 Claudio Martini

numero precedente

 Ragguaglio introduttivo

Quando parliamo dell'Unione Europea, parliamo innanzitutto di due cose assai concrete, e cioè del Trattato sull'unione Europea (TUE) e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Nella loro forma attuale i due Trattati sono "rifacimenti" di alcuni trattati precedenti, e cioè, rispettivamente, il Trattato di Maastricht del 1992 e il Trattato di Roma del 1957. Quest'ultimo ha cambiato nome per ben due volte: nato come Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE), nel 1992 è diventato il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), per poi assumere la forma attuale nel 2008, grazie al Trattato di Lisbona. Non si tratta di questioni puramente nominalistiche. Ad ogni passaggio, il Trattato di Roma ha visto crescere la propria importanza e arricchire le proprie disposizioni. Oggi questo testo fondamentale ci dà la base normativa essenziale del quadro istituzionale dell'UE, le regole per il funzionamento di quelle istituzioni, e moltissime norme di carattere economico e amministrativo che riguardano da vicino la vita delle imprese e dei cittadini europei. Dal canto suo il TUE, testo molto più breve, definisce in via generale l'identità e gli scopi dell'Unione Europea.

Le varie tappe della bollitura 
L'ultima volta ci siamo lasciati annunciando un excursus storico sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di rapporti tra il diritto UE il diritto interno. Cominciamo dal principio, con un caso emblematico.

sabato 15 settembre 2012

Vedere la proboscide ma non l'elefante/2

L'integrazione europea ha dovuto scontare, nel nostro paese più che in altri, le carenze storiche, le rigidità, i ritardi e i problemi strutturali del sistema, come pure la lenta ed esitante maturazione delle forze politiche, economiche e sociali, degli apparati pubblici, della società civile e, diremmo, della coscienza stessa della collettività nazionale. (..) Col tempo, tuttavia, la situazione è progressivamente migliorata (..). Come un fiume carsico che correva al di sotto dei clamori mediatici, quel processo è andato avanti con progressione lenta ma costante, ed ha via via indebolito le resistenze degli organismi nazionali.
(Roberto Adam e Antonio Tizzano, Lineamenti di Diritto dell'Unione Europea-Giappichelli 2010)

Claudio Martini

Cos'è l'Unione Europea? È uno Stato, una federazione di Stati, una semplice organizzazione internazionale? La dottrina costituzionale si è assestata su una definizione che vede la UE come "un'organizzazione di tipo nuovo", una strana "cosa" che si caratterizza per regolare non solo i rapporti tra gli Stati che ne fanno parte, ma anche tra i cittadini di quegli stati. In altre parole, l'UE è un'organizzazione a cui gli Stati hanno delegato il compito creare diritto; soggetti di quel diritto non sono solo gli Stati, come può capitare nelle organizzazioni internazionali classiche, ma anche i singoli individui (o le loro "formazioni sociali": ad esempio le imprese). Forse per cogliere meglio il carattere sui generis dell'UE è utile richiamarsi alla nozione di Ordinamento, così come definita dal fascista Santi Romano (autore nel 1918 di un'opera chiamata appunto l'Ordinamento giuridico): un'insieme di norme proveniente da una pluralità di fonti, destinate ad una pluralità di soggetti. La concezione ordinamentale del diritto si contrappone a quella statualistico/borghese, dove la fonte è una (la Legge) e il destinatario uno soltanto (il Cittadino). L'UE, in quanto ordinamento, si sovrappone alle (ma si portebbe dire che compenetra le) leggi degli Stati, e mano a mano che si sviluppa il suo diritto si estende a sempre maggiori campi, a sempre più varie situazioni.