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domenica 10 novembre 2013

Avevamo ragione noi...

...ovviamente.

Certo, se ne erano accorti anche altri. E del resto, sarebbe stato del tutto impossibile. L'Unione Europea non ha competenze in campo penale. O meglio: secondo l'art. 4, par. 2, lettera j), TFUE, all'Unione è affidata la competenza (non esclusiva) "spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Tale competenza si articola in una serie di norme, contenute nel Titolo V del Trattato, che si occupano principalemente di questioni di giurisdizione e di reciproco riconoscimento delle sentenza. Vediamo le norme che potrebbero interessarci:

Art 75: (...) per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento deicapitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.
 non era quanto vi dicevo? E questo non c'entra, e non può c'entrare, coi reati d'opinione.

Art 83: Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
 Emanare direttive che concernono "norme minime relative alla definizione dei reati" non significa introdurre nuove fattispecie incriminatrici, ma fornire indicazioni sul modo migliore di "descrivere" delle condotte che sono GIÀ punite negli ordinamenti nazionali. Il Consiglio europeo può individuare altre sfere di criminalità, oltre a quelle su nominate (distanti anni luce dai reati d'opinione), ma l'eventualità che lo faccia è remotissima, perché dovrebbe deliberare all'unanimità.

È dunque evidente che l'ambito a cui fa riferimento la legge greca non può essere quello della cooperazione giudiziaria; infatti è quello della cooperazione internazionale. Il testo incriminato rimanda alle "misure restrittive" decise in ambito UE. E guardate un po':

TITOLO IV: MISURE RESTRITTIVE
  Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE)

1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.

2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
 Dove sembra evidente che tali "persone" debbano comunque essere cittadini di paesi terzi. Come è facile vedere, la legge greca non fa altro che iterare il disposto del Trattato. 

E se anche, per un qualche fantascientifico caso, venisse approvata una norma UE che riguarda i reati d'opinione, essa non costituirebbe solo una violazione del riparto di competenza Stati-UE, ma persino una violazione della sostanza del diritto dei Trattati; di questi fa parte integrante anche la Carta di Nizza, la quale statuisce, negli articoli 10-11-12-13, la libertà di professare il proprio pensiero e la propria opinione, di propagandarlo, di ricevere qualsiasi informazione, di riunirsi ed associarsi, senza limiti di alcun genere; anche la Libertà Accademica è rispettata (il che potrebbe creare dei problemi all'inaccorto legislatore italiano). Del resto la stessa UE è firmataria della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che all'art. 9-10-11 contiene disposizioni molto simili (anche se meno garantiste). La Corte di Giustizia della UE è competente ad annullare ogni atto europeo che contrasti i Trattati. Sarebbe fin troppo facile per un qualsiasi avvocato impallinare una norma simile a quella alcuni bloggers italiani hanno immaginato.



Il caso dunque è chiuso. Bufala era, bufala rimane. Né vale il principio che, interpretando estensivamente, si potrebbe far ricadere nelle previsioni della legge greca anche l'espressione di opinioni, perché in Grecia, come in tutta Europa, il diritto penale non ammette l'analogia. (C.M.)




(Già che ci siamo, precisiamo una cosa. Il link contenuto nell'articolo di Bagnai non porta ad un qualche atto legislativo europeo. Che l'Europa avesse messo fuori legge il comunismo era una bufalina già circolata in rete qualche tempo fa, senza però generare grande clamore. Il testo linkato è un elaborato di un'associazione privata, e quel testo ha lo stesso valore giuridico dei post che trovate su questo blog. È stato inviato al Parlamento Europeo, come tantissimi altri documenti sugli argomenti più disparati; non c'è alcuna possibilità che venga approvato, visto che il Parlamento non ha il potere di iniziativa legislativa. Il perseguimento delle opinioni politiche comuniste o "totalitariste" è un problema reale, da anni, in Europa Orientale. Ma questa vicenda, con tutta probabilità, non troverà un esito a livello europeo.)

mercoledì 30 ottobre 2013

Servizio anti-bufala

È praticamente certo che la notizia relativa alla criminalizzazione del dissenso anti-UE in Grecia costituisca una grossa bufala.

Questa "notizia" è circolata su vari siti a partire da qualche settimana fa, quando alcune voci, che spesso si rifacevano a Panagiotis Grigoriu, giornalista greco, cominciarono a metterci in guardia dell'imminente introduzione, da parte del parlamento greco, di una nuova fattispecie incriminatrice, destinata appunto a colpire chi esprimesse opinioni anti-UE. Una successiva ricerca chiariva come, di tali notizie, sulla web-sfera in inglese non risultasse la minima traccia; molto singolare, vista l'enormità dell'innovazione legislativa.

Passa un po' di tempo, e sul sito Teste Libere, riconducibile a Per il Bene Comune, compare un post che risulta pubblicato da Monia Benini, in cui si dà conto dell'avvenuta entrata in vigore (a partire dal 24 ottobre) della nuova norma contro l'euroscetticismo. Chi non è d'accordo con le politiche UE, si dice, rischia fino a due anni di carcere. Il post viene ripreso da molti blog e piccole testate web (a mo' di esempio: qui e qui). La fonte è un post di Giorgos Delastik sul sito greco PRIN, che in effetti commenta una modifica del codice penale greco. Solo che la modifica ha come oggetto una cosa diversa da quanto affermato dalla Benini.

La mozione votata dalla maggioranza di "larghe intese" greca inserisce un nuovo comma all'art 458 del locale codice penale, che già conteneva la previsione di una pena pecuniaria per chi trasgredisse provvedimenti amministrativi. Con tale modifica si sancisce che chiunque violi intenzionalmente le misure sanzionatorie e restrittive decise dalla UE o dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU a carico di Stati, organizzazioni, persone fisiche e giuridiche, è punito fino a due anni*.

Vedete che siamo in un ambito completamente diverso (e lontano) sia dai reati d'opinione, sia dall'implementazione delle politiche di matrice UE nei confronti dei cittadini greci. Il vero ambito materiale della nuova norma è la politica estera. Se l'UE o l'ONU designano come "terrorista" un'organizzazione o una persona fisica, oppure qualificano come responsabile di crimini internazionali uno Stato, e vi comminano delle sanzioni, allora la violazione delle misure amministrative comprese in queste sanzioni diviene una fattispecie penalmente perseguibile. Es: un membro di una giunta militare africana è destinatario di una limitazione di espatrio? Se io gli faccio arrivare dei documenti che gli consentano i viaggi internazionali, o comunque lo aiuto nella trasgressione della misura, sono punito. Finanzio un'organizzazione politica/militare che la UE ha designato come terrorista? Sono punito. Commercio con un paese sottoposto a embargo? Sono punito. E così via.

A riprova di quanto affermato, basta leggere la reazione del commentatore; il quale è sì polemico nei confronti dell'innovazione legislativa, ma non certo perché limiti la libertà di opinione. "Ogni greco che sostenga organizzazioni come Hezbollah e il PKK potrà essere imprigionato!" si lamenta il commentatore, dove alla voce "sostegno" mi sembra chiaro che non si possa comprendere una mera solidarietà ideale**. Addirittura, ironizza Delastik, "con questa norma, ai tempi dell'aggressione NATO della Serbia, si sarebbe dovuto chiudere in carcere l'intera Grecia, visto che il 97% dei cittadini greci era contrario!"


È chiaro dunque che non si sta parlando di reati d'opinione, e che l'euro e la politica UE nei confronti della Grecia non c'entrano assolutamente nulla. Siamo nell'ambito della politica estera, e più precisamente della cooperazione internazionale. L'intero equivoco è da far risalire alla "traduzione" dal greco di Monia Benini, o di chi per lei, che è del tutto interessata e fuorviante.

Di questo tipo di disinformazione è necessario liberarsi al più presto. Non si combatte il mainstream producendo bufale. La menzogna rende sciatti, e la manipolazione corrompe. Dovremmo abituarci ai più alti standard di verifica delle fonti, per non incappare in simili cantonate. (C.M.)


 Valga il vero: Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων µε αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή µε κανονισµούς της ΕΕ τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυτό πράξεις δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέστηκαν. Questa è la versione originale del nuovo comma: nel corso del dibattito parlamentare il limite è stato portato a due anni.

** I greci sono tendenzialmente teste calde. L'idea di "sostegno" per loro è assai concreta. Centinaia di volontari greci si recarono in Bosnia e Kosovo per sostenere lo sforzo militare dei serbi, negli anni '90. I più in seguito sono confluiti in Alba Dorata. Si vocifera che, oggi, elementi greci combattano a fianco delle milizie di Assad in Siria.


ADDENDUM: e dai, un po' di senso dell'umorismo! Qualcuno ha protestato perché ho definito i greci delle notorie teste calde. A parte che è vero (e in genere lo ammettono), non si tratta di un insulto e volevo semplicemente fare dell'ironia. La prossima volta ci metto una faccina... (C.M.)