Certo, se ne erano accorti anche altri. E del resto, sarebbe stato del tutto impossibile. L'Unione Europea non ha competenze in campo penale. O meglio: secondo l'art. 4, par. 2, lettera j), TFUE, all'Unione è affidata la competenza (non esclusiva) "spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Tale competenza si articola in una serie di norme, contenute nel Titolo V del Trattato, che si occupano principalemente di questioni di giurisdizione e di reciproco riconoscimento delle sentenza. Vediamo le norme che potrebbero interessarci:
Art 75: (...) per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento deicapitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.non era quanto vi dicevo? E questo non c'entra, e non può c'entrare, coi reati d'opinione.
Emanare direttive che concernono "norme minime relative alla definizione dei reati" non significa introdurre nuove fattispecie incriminatrici, ma fornire indicazioni sul modo migliore di "descrivere" delle condotte che sono GIÀ punite negli ordinamenti nazionali. Il Consiglio europeo può individuare altre sfere di criminalità, oltre a quelle su nominate (distanti anni luce dai reati d'opinione), ma l'eventualità che lo faccia è remotissima, perché dovrebbe deliberare all'unanimità.Art 83: Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
È dunque evidente che l'ambito a cui fa riferimento la legge greca non può essere quello della cooperazione giudiziaria; infatti è quello della cooperazione internazionale. Il testo incriminato rimanda alle "misure restrittive" decise in ambito UE. E guardate un po':
TITOLO IV: MISURE RESTRITTIVE
Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE)
Dove sembra evidente che tali "persone" debbano comunque essere cittadini di paesi terzi. Come è facile vedere, la legge greca non fa altro che iterare il disposto del Trattato.
1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
E se anche, per un qualche fantascientifico caso, venisse approvata una norma UE che riguarda i reati d'opinione, essa non costituirebbe solo una violazione del riparto di competenza Stati-UE, ma persino una violazione della sostanza del diritto dei Trattati; di questi fa parte integrante anche la Carta di Nizza, la quale statuisce, negli articoli 10-11-12-13, la libertà di professare il proprio pensiero e la propria opinione, di propagandarlo, di ricevere qualsiasi informazione, di riunirsi ed associarsi, senza limiti di alcun genere; anche la Libertà Accademica è rispettata (il che potrebbe creare dei problemi all'inaccorto legislatore italiano). Del resto la stessa UE è firmataria della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che all'art. 9-10-11 contiene disposizioni molto simili (anche se meno garantiste). La Corte di Giustizia della UE è competente ad annullare ogni atto europeo che contrasti i Trattati. Sarebbe fin troppo facile per un qualsiasi avvocato impallinare una norma simile a quella alcuni bloggers italiani hanno immaginato.
Il caso dunque è chiuso. Bufala era, bufala rimane. Né vale il principio che, interpretando estensivamente, si potrebbe far ricadere nelle previsioni della legge greca anche l'espressione di opinioni, perché in Grecia, come in tutta Europa, il diritto penale non ammette l'analogia. (C.M.)
(Già che ci siamo, precisiamo una cosa. Il link contenuto nell'articolo di Bagnai non porta ad un qualche atto legislativo europeo. Che l'Europa avesse messo fuori legge il comunismo era una bufalina già circolata in rete qualche tempo fa, senza però generare grande clamore. Il testo linkato è un elaborato di un'associazione privata, e quel testo ha lo stesso valore giuridico dei post che trovate su questo blog. È stato inviato al Parlamento Europeo, come tantissimi altri documenti sugli argomenti più disparati; non c'è alcuna possibilità che venga approvato, visto che il Parlamento non ha il potere di iniziativa legislativa. Il perseguimento delle opinioni politiche comuniste o "totalitariste" è un problema reale, da anni, in Europa Orientale. Ma questa vicenda, con tutta probabilità, non troverà un esito a livello europeo.)